Corte costituzionale
Ordinanza n. 384/2007
Corte cost., ord. 14 novembre 2007, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 384/2007
- Data di deposito
- 14 novembre 2007
- Data di decisione
- 5 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31818
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero alle sole sentenze di condanna e lo consente contro le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 10 della medesima legge, censurati in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della Costituzione. Il giudice rimettente, infatti, sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) - unitamente alla relativa disciplina transitoria - di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo . - In relazione alla manifesta inammissibilità della questione per inesatta indicazione della norma oggetto di censura ( aberratio ictus ), vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 294, n. 187 e n. 42/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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