Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/2007

Corte cost., ord. 31 ottobre 2007, n. 361

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
361/2007
Data di deposito
31 ottobre 2007
Data di decisione
24 ottobre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:361

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31753

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui dispone il divieto di espulsione esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge "di nazionalità italiana", escludendo analogo divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno». Identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 158 del 2006, sulla base del rilievo che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando "un corretto bilanciamento dei valori in gioco", esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa, limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, e, stante l'immutato quadro normativo, le argomentazioni poste a base di tale indicata pronuncia devono essere confermate. - Su identica questione, v. ordinanza n. 158/2006. - Sulla discrezionalità del legislatore nella previsione di limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, v. la citata sentenza n. 353/1997.

Massima n. 31754

E' manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione, dal Giudice di pace di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione, dal Giudice di pace di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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