Corte costituzionale
Ordinanza n. 361/2007
Corte cost., ord. 31 ottobre 2007, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 361/2007
- Data di deposito
- 31 ottobre 2007
- Data di decisione
- 24 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:361
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 8, legge n. 848 del 4 agosto 1955
Massime
Massima n. 31753
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui dispone il divieto di espulsione esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge "di nazionalità italiana", escludendo analogo divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno». Identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 158 del 2006, sulla base del rilievo che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando "un corretto bilanciamento dei valori in gioco", esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa, limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, e, stante l'immutato quadro normativo, le argomentazioni poste a base di tale indicata pronuncia devono essere confermate. - Su identica questione, v. ordinanza n. 158/2006. - Sulla discrezionalità del legislatore nella previsione di limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, v. la citata sentenza n. 353/1997.
Massima n. 31754
E' manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione, dal Giudice di pace di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione, dal Giudice di pace di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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