Corte costituzionale
Ordinanza n. 358/2007
Corte cost., ord. 26 ottobre 2007, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 358/2007
- Data di deposito
- 26 ottobre 2007
- Data di decisione
- 22 ottobre 2007
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:358
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 513 del 19 aprile 2007
- art. 1, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana n. 513 del 19 aprile 2007
- art. 1, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana n. 513 del 19 aprile 2007
- art. 2, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 513 del 19 aprile 2007
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
Massime
Massima n. 31750
Cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la regione Siciliana avverso l'art. 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007 (disegno di legge n. 513) recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007", censurati in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Infatti, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 8 maggio 2007, n. 13, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - Negli stessi termini vedi ordinanze citate n. 229/2007 e n. 349/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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