Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/2007

Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:317

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31642

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che lo straniero, non regolarmente soggiornante, possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei giudizi promossi avverso il diniego della regolarizzazione di cui al d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222. Il giudice a quo , nel riproporre identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie, omette di menzionare l'esistenza di un presupposto di applicazione delle norme denunciate, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità mediante una motivazione autosufficiente, tale da permettere le verifica della valutazione sulla rilevanza. - Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 220, n. 319 e n. 376/2006. - Sulla insufficiente descrizione della fattispecie concreta, v., citata, l'ordinanza n. 76/2006, resa su identica questione già sollevata dallo stesso rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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