Art. 119 — (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide

ART. 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

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