Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/2007

Corte cost., ord. 13 luglio 2007, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
280/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:280

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 6, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 31555

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 Cost., nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, dal momento che il rimettente non solo afferma di aver già fatto applicazione della norma della cui legittimità dubita, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma in oggetto, ma altresì omette ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di pregiudizialità v., citate, ordinanze n. 388/2006, n. 370/2005, n. 405/2004. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 127/2007 e n. 183/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento e non la differisce, quanto meno, a quella immediatamente precedente l'istruzione dibattimentale», sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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