Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/2007
Corte cost., ord. 13 luglio 2007, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 6, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 31555
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 Cost., nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, dal momento che il rimettente non solo afferma di aver già fatto applicazione della norma della cui legittimità dubita, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma in oggetto, ma altresì omette ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di pregiudizialità v., citate, ordinanze n. 388/2006, n. 370/2005, n. 405/2004. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 127/2007 e n. 183/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento e non la differisce, quanto meno, a quella immediatamente precedente l'istruzione dibattimentale», sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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