Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/2007
Corte cost., ord. 3 luglio 2007, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/2007
- Data di deposito
- 3 luglio 2007
- Data di decisione
- 20 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 7, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31502
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi. Infatti il Tribunale rimettente ha omesso di precisare sia i reati oggetto del giudizio penale a quo , sia la data dell'esercizio dell'azione penale, sia la data della «formale conoscenza» da parte degli imputati di tale esercizio. Ne consegue che, non essendo possibile, in base al principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, colmare le sopra evidenziate lacune attraverso l'esame diretto del fascicolo del giudizio principale, risulta impedita la valutazione dell'applicabilità della norma denunciata nel giudizio principale e, quindi, della rilevanza della sollevata questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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