Corte costituzionale
Ordinanza n. 248/2007
Corte cost., ord. 3 luglio 2007, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 248/2007
- Data di deposito
- 3 luglio 2007
- Data di decisione
- 20 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 416 del 11 marzo 1926
- art. 11-bis, legge n. 416 del 11 marzo 1926
- art. 12, legge n. 416 del 11 marzo 1926
- art. 2, legge n. 913 del 22 dicembre 1980
- art. 3, legge n. 913 del 22 dicembre 1980
- art. 4, legge n. 913 del 22 dicembre 1980
- art. 5, legge n. 913 del 22 dicembre 1980
- art. 6, legge n. 913 del 22 dicembre 1980
- art. 2, comma 2, legge n. 658 del 8 ottobre 1984
- art. 1, comma 3, per la parte in cui richiama, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 31492
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.
Massima n. 31493
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la parte in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658. Invero l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 453 del 1993, estende a tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti, comprese quelle già istituite, la disposizione - contenuta nell'art. 2 della legge n. 658 del 1984 - che dà la possibilità al giudice contabile, nei giudizi pensionistici, di richiedere agli ospedali civili o militari, aventi sede nella Regione, pareri medico-legali. Orbene, detta norma non disciplina la composizione della commissione medico-legale, la quale è prevista da un atto, il decreto ministeriale 10 luglio 1989, che non rientra tra quelli suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale ad opera della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11-bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la parte in cui richiama l'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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