Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/2007

Corte cost., ord. 21 giugno 2007, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
227/2007
Data di deposito
21 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 31434

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione nella parte in cui, nella interpretazione recata dalla sentenza n. 156 del 2001, stabilisce il presupposto per l'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non risultando chiaramente dall'ordinanza di rimessione né le disposizioni oggetto di censura, né la domanda avanzata, e mancando la motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente come imprenditore o come esercente attività di lavoro autonomo. - Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, cfr., citata, ordinanza n. 61/2007. - Sulla mancanza di definizione del tipo di intervento richiesto alla Corte dal giudice rimettente per omessa indicazione del verso della questione di costituzionalità, cfr., citata, ordinanza n. 123/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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