Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/2007
Corte cost., ord. 21 giugno 2007, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/2007
- Data di deposito
- 21 giugno 2007
- Data di decisione
- 18 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 31434
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione nella parte in cui, nella interpretazione recata dalla sentenza n. 156 del 2001, stabilisce il presupposto per l'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non risultando chiaramente dall'ordinanza di rimessione né le disposizioni oggetto di censura, né la domanda avanzata, e mancando la motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente come imprenditore o come esercente attività di lavoro autonomo. - Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, cfr., citata, ordinanza n. 61/2007. - Sulla mancanza di definizione del tipo di intervento richiesto alla Corte dal giudice rimettente per omessa indicazione del verso della questione di costituzionalità, cfr., citata, ordinanza n. 123/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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