Corte costituzionale
Ordinanza n. 225/2007
Corte cost., ord. 21 giugno 2007, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 225/2007
- Data di deposito
- 21 giugno 2007
- Data di decisione
- 18 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:225
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31431
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non considera la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, ancora a carico di parenti coabitanti in regola col permesso di soggiorno, nonché degli stranieri, titolari del medesimo diritto, coabitanti col coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ai quali potrebbero essere ricongiunti, dal momento che il giudice rimettente formula una richiesta di pronuncia additiva senza individuarne con precisione il contenuto, ma evidenziando - al contrario - la pluralità di soluzioni che potrebbero in astratto soddisfare il ragionevole bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e l'interesse dello Stato a regolare il fenomeno dell'immigrazione, come tali necessariamente rimesse alla discrezionalità del legislatore - Ordinanze citate n. 163, n. 123, e n. 35/2007, n. 9/2006.
Massima n. 31432
Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze