Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/2007

Corte cost., ord. 21 giugno 2007, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
225/2007
Data di deposito
21 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:225

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31431

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non considera la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, ancora a carico di parenti coabitanti in regola col permesso di soggiorno, nonché degli stranieri, titolari del medesimo diritto, coabitanti col coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ai quali potrebbero essere ricongiunti, dal momento che il giudice rimettente formula una richiesta di pronuncia additiva senza individuarne con precisione il contenuto, ma evidenziando - al contrario - la pluralità di soluzioni che potrebbero in astratto soddisfare il ragionevole bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e l'interesse dello Stato a regolare il fenomeno dell'immigrazione, come tali necessariamente rimesse alla discrezionalità del legislatore - Ordinanze citate n. 163, n. 123, e n. 35/2007, n. 9/2006.

Massima n. 31432

Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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