Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/2007
Corte cost., ord. 18 giugno 2007, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/2007
- Data di deposito
- 18 giugno 2007
- Data di decisione
- 6 giugno 2007
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31413
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di cui al comma 2 dello stesso art. 593 cod. proc. pen., e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost. Invero, successivamente alla proposizione della questione, con la sentenza n. 26 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile», sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della citata sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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