Corte costituzionale
Ordinanza n. 205/2007
Corte cost., ord. 18 giugno 2007, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 205/2007
- Data di deposito
- 18 giugno 2007
- Data di decisione
- 6 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, comma 2, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31406
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede l'appello al pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di nuova prova decisiva, di cui all'art. 603, comma 2, e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost. Invero, le ordinanze di rimessione difettano di qualsivoglia motivazione in ordine alla rilevanza della questioni, solo apoditticamente affermata, non precisando, in particolare, se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento. - In relazione alla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 132, 127, 92, 91, e 6 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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