Corte costituzionale
Ordinanza n. 167/2007
Corte cost., ord. 11 maggio 2007, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 167/2007
- Data di deposito
- 11 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:167
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31298
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , ultimo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero accusato del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato: infatti, i dubbi manifestati dal rimettente in ordine alla convalida del provvedimento non riguardano la ricorrenza dei relativi presupposti, ma solo la legittimità della norma applicata per operare l'arresto.
Massima n. 31299
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3, 16 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Infatti dette questioni sono sostanzialmente le medesime già dichiarate inammissibili con sent. n. 22 del 2007, e non vi sono ragioni per discostarsi dalle valutazioni precedentemente compiute. - V., citata, sentenza n.22/2007
Massima n. 31300
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , ultimo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero accusato del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato. Infatti, la questione, costruita sulla pretesa illegittimità costituzionale della norma che fissa in quattro anni il massimo edittale della pena per il delitto in esame, è interamente fondata su un quadro normativo ipotetico, quello che sarebbe dovuto scaturire da un intervento manipolativo sul trattamento sanzionatorio, e quindi è priva di rilevanza. - Per la stessa conclusione in ordine a fattispecie analoga v., citata, sentenza n. 22/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 27 della Costituzione, dai Tribunali di Genova, Torino e Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione del precedente comma 5-ter, primo periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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