Corte costituzionale
Ordinanza n. 161/2007
Corte cost., ord. 8 maggio 2007, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 161/2007
- Data di deposito
- 8 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:161
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31269
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, la circostanza che, dopo la sua proposizione, l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, abbia integrato il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di «fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (lettera e-ter ), non ha influenza sulla rilevanza atteso che, a norma dell'art. 5 del c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
Massima n. 31270
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, «nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario dei veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del potere esercitato». Invero, il giudice a quo , pur formalmente premettendo di volersi uniformare al diritto vivente, ossia alla regola di riparto della giurisdizione, stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, poi, in realtà, ne critica alla radice la scelta interpretativa, dimostrando chiaramente l'improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto dal medesimo seguita, così rendendo chiaro un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. - Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 114/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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