Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/2007

Corte cost., ord. 8 maggio 2007, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
161/2007
Data di deposito
8 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:161

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31269

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, la circostanza che, dopo la sua proposizione, l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, abbia integrato il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di «fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (lettera e-ter ), non ha influenza sulla rilevanza atteso che, a norma dell'art. 5 del c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

Massima n. 31270

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, «nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario dei veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del potere esercitato». Invero, il giudice a quo , pur formalmente premettendo di volersi uniformare al diritto vivente, ossia alla regola di riparto della giurisdizione, stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, poi, in realtà, ne critica alla radice la scelta interpretativa, dimostrando chiaramente l'improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto dal medesimo seguita, così rendendo chiaro un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. - Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 114/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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