Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/2007
Corte cost., ord. 27 aprile 2007, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/2007
- Data di deposito
- 27 aprile 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- legge n. 326 del 24 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31244
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 25 e 77 della Costituzione, laddove stabilisce che il principio, posto dal comma 1 del suddetto art. 7 - secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica - si applica anche alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Invero, il rimettente ha omesso qualsivoglia valutazione sulla disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs. 472 del 1997 - vigente al momento della violazione contestata alla contribuente - impedendo, così, alla Corte di accertare se la responsabilità della società ricorrente sia da riferire esclusivamente all'efficacia retroattiva della norma denunciata ovvero se la medesima società fosse responsabile già in base alla normativa vigente al momento della violazione, ditalchè la denunciata irretroattività non comporterebbe alcuna nuova responsabilità della stessa società per le sanzioni inflitte.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 25 e 77 della Costituzione, dalla Commissione provinciale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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