Corte costituzionale
Sentenza n. 81/2006
Corte cost., sent. 3 marzo 2006, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/2006
- Data di deposito
- 3 marzo 2006
- Data di decisione
- 22 febbraio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 27, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 28, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 31, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 40, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 41, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 42, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 203, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 35, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
- art. 39, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 8 febbraio 2005
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 30221
Va dichiarata l'estinzione del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2005, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998. Infatti, tenuto conto della modifica apportata dalla legge regionale n. 33 del 2005 all'impugnato articolo, ritenuta satisfattiva dal ricorrente, la rinuncia parziale al ricorso, in assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta l'estinzione del giudizio (art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). > >
Massima n. 30222
Va dichiarata l'estinzione del giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2005, sollevate in riferimento agli articoli 3, 51, 97, primo e terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. Infatti, tenuto conto delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 33 del 2005 agli impugnati articoli, ritenute satisfattive dal ricorrente, la rinuncia parziale al ricorso, in assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta l'estinzione del giudizio (art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). > >
Massima n. 30223
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, primo e terzo comma, Cost., gli articoli 35 e 39 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2005. Infatti l'art. 35 della legge regionale impugnata, prevedendo un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell'area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse. Quanto poi al denunciato art. 39, che riserva l'accesso ai ruoli organici del Consiglio regionale al solo personale attualmente in servizio presso le commissioni consiliari permanenti e collocato nelle strutture regionali ai sensi dell'articolo 17 della legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2000 e della legge della stessa Regione n. 18 del 2001, non risulta sussistere alcun motivo di pubblico interesse che possa legittimare una deroga al principio del concorso aperto a tutti i soggetti esterni all'amministrazione. > >- Sul principio costituzionale dell'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3, 51, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, v. citate sentenze n. 194 e n. 372/2002 e n. 274/2003. > >- Sul principio che il pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, v. citate sentenze n. 159/2005, n. 205 e n. 34/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 39 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 – legge finanziaria regionale 2005);
dichiara estinto il giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203 della stessa legge regionale n. 6 del 2005, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, primo e terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, e in relazione all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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