Corte costituzionale

Sentenza n. 448/2006

Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
448/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:448

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30906

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, censurato, in riferimento all'art. 17 dello statuto e agli artt. 117, primo e terzo comma, 3, 97, 32 e 41 Cost., poiché conferisce il 10% delle sedi farmaceutiche vacanti nel territorio regionale in base ad una graduatoria per soli titoli riservata ai titolari di farmacie rurali sussidiate delle isole minori. Non c'è, infatti, contraddittorietà fra il censurare sia la norma, considerandola illegittima, sia l'irragionevolezza della sua mancata applicazione ad altre situazioni parimenti disagiate rispetto a quelle previste dalla legge, poiché l'argomento della irragionevolezza è usato dal giudice a quo per porre in rilievo alcuni effetti che derivano dalla violazione della regola del concorso, che egli assume come parametro al quale commisurare la legittimità costituzionale della norma contestata.

Massima n. 30907

E' costituzionalmente illegittimo l'art 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, che disciplina, in deroga alle vigenti disposizioni, il conferimento del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti nel territorio regionale, in base ad una graduatoria per soli titoli riservata ai titolari di farmacie rurali sussidiate delle isole minori con almeno dieci anni di anzianità di servizio. Infatti, a norma dell'art. 17 dello statuto, la potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica si esercita "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato", e tale competenza coincide con quella delle Regioni ordinarie in materia di tutela della salute ex art. 117, terzo comma, Cost.: perciò, i "principi generali" cui deve attenersi la legislazione siciliana equivalgono ai "principi fondamentali" che, nella stessa materia, vincolano le regioni ordinarie. In base alla legge 8 novembre 1991, n. 362, il conferimento delle sedi farmaceutiche avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, onde garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico, assicurare la parità di trattamento fra farmacisti e consentire che gli aspiranti siano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza. La previsione di una graduatoria per soli titoli contrasta con il principio fondamentale dell'assegnazione delle sedi mediante concorso, violando, così, un principio fondamentale posto dalla legislazione statale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Il servizio farmaceutico rientra nella materia "tutela della salute": v., citata, sentenza n. 87/2006. - Sulla regola del concorso pubblico v., citata, sentenza n. 352/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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