Corte costituzionale
Sentenza n. 448/2006
Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 448/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2003
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 30906
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, censurato, in riferimento all'art. 17 dello statuto e agli artt. 117, primo e terzo comma, 3, 97, 32 e 41 Cost., poiché conferisce il 10% delle sedi farmaceutiche vacanti nel territorio regionale in base ad una graduatoria per soli titoli riservata ai titolari di farmacie rurali sussidiate delle isole minori. Non c'è, infatti, contraddittorietà fra il censurare sia la norma, considerandola illegittima, sia l'irragionevolezza della sua mancata applicazione ad altre situazioni parimenti disagiate rispetto a quelle previste dalla legge, poiché l'argomento della irragionevolezza è usato dal giudice a quo per porre in rilievo alcuni effetti che derivano dalla violazione della regola del concorso, che egli assume come parametro al quale commisurare la legittimità costituzionale della norma contestata.
Massima n. 30907
E' costituzionalmente illegittimo l'art 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, che disciplina, in deroga alle vigenti disposizioni, il conferimento del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti nel territorio regionale, in base ad una graduatoria per soli titoli riservata ai titolari di farmacie rurali sussidiate delle isole minori con almeno dieci anni di anzianità di servizio. Infatti, a norma dell'art. 17 dello statuto, la potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica si esercita "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato", e tale competenza coincide con quella delle Regioni ordinarie in materia di tutela della salute ex art. 117, terzo comma, Cost.: perciò, i "principi generali" cui deve attenersi la legislazione siciliana equivalgono ai "principi fondamentali" che, nella stessa materia, vincolano le regioni ordinarie. In base alla legge 8 novembre 1991, n. 362, il conferimento delle sedi farmaceutiche avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, onde garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico, assicurare la parità di trattamento fra farmacisti e consentire che gli aspiranti siano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza. La previsione di una graduatoria per soli titoli contrasta con il principio fondamentale dell'assegnazione delle sedi mediante concorso, violando, così, un principio fondamentale posto dalla legislazione statale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Il servizio farmaceutico rientra nella materia "tutela della salute": v., citata, sentenza n. 87/2006. - Sulla regola del concorso pubblico v., citata, sentenza n. 352/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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