Corte costituzionale

Sentenza n. 440/2006

Corte cost., sent. 22 dicembre 2006, n. 440

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
440/2006
Data di deposito
22 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:440

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 2, lett. c), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 20 giugno 1996
  • art. 25, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 5 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30886

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c ), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità formulate per erronea individuazione dell’oggetto delle censure, per insufficienza ed incompletezza della motivazione e per difetto di attualità dell’interesse a ricorrere. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si desume che la norma oggetto delle censure è non già l'art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, erroneamente evocato nell'epigrafe del ricorso, ma l'art. 25 della medesima legge regionale, nella parte in cui ha introdotto il comma 2, lettera c ), nell'art. 26 della legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la disciplina alla quale si riferiscono tutte le censure. Del pari emerge dalla motivazione del ricorso che le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta. Risulta, infine, che il criterio della «migliore idoneità di localizzazione», oggetto di contestazione, è espressamente indicato dalla norma censurata come uno dei criteri che l'amministrazione appaltante è tenuta ad applicare per operare la selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta.

Massima n. 30887

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 2, lettera c ), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19. La norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all'organico. In tal modo, la norma stabilisce una condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo. Questa condizione non è fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, in quanto è possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari - e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara - per assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente. - Su questioni analoghe, v. citate sentenza n. 207/2001, n. 362/1998, n. 372/1989, n. 168/1987, n. 13/1961 e n. 6/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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