Corte costituzionale
Sentenza n. 415/2006
Corte cost., sent. 14 dicembre 2006, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 415/2006
- Data di deposito
- 14 dicembre 2006
- Data di decisione
- 4 dicembre 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:415
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30849
E' inammissibile, per difetto di motivazione sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Sussistono, invero, carenze motivazionali nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una pluralità di profili, in particolare difetta la motivazione, con riguardo alle condizioni che legittimano, nel procedimento di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, l'istanza di fissazione dell'udienza, ai modi per farne valere l'illegittimità e all'individuazione degli organi a ciò legittimati; il che si risolve anche in carenza di motivazione sulla legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale. Tenuto conto che il giudice a quo , relatore nella causa collegiale pendente davanti al Tribunale, ha addotto il proprio potere di ammettere le prove considerandolo in via astratta e non con riferimento alle disposizioni che regolano l'istanza di fissazione dell'udienza e la sua idoneità a provocare le decadenze di cui all'art. 10 del d.lgs n. 5 del 2003. In materia, v. citate sentenze n. 109/1962, n. 62/1966, n. 90/1968, n. 125/1980, n. 1104/1988, n. 71/1994, n. 204/1997, n. 111/1998, ordinanze n. 157/1989, n. 59/1990, 436/1994, n. 295/1996, n. 552/2000, n. 23/2001, n. 391/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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