Corte costituzionale
Sentenza n. 411/2006
Corte cost., sent. 14 dicembre 2006, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 411/2006
- Data di deposito
- 14 dicembre 2006
- Data di decisione
- 4 dicembre 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 13, secondo periodo, legge della Regione Lombardia n. 1 del 13 febbraio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30836
Non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 della F.P.S. CISL della medesima Regione, dal momento che le associazioni di categoria non sono titolari di un interesse giuridicamente qualificato suscettibile di essere immediatamente pregiudicato dalla pronuncia della Corte.
Massima n. 30837
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, contestato per contrasto con gli artt. 18, 39 e 117 Cost., secondo comma, lettera l) , dal momento che l'ordinanza di rimessione è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo .
Massima n. 30838
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1. La norma, secondo cui al personale assunto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) successivamente alla loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato si applicano, in sede di contrattazione collettiva decentrata, i contratti in essere o contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio, attiene alla materia "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto si risolve nel vincolo, imposto ad un soggetto privato (il datore di lavoro), di tenere un comportamento prescritto dalla legge e, quindi, in un vincolo destinato ad incidere sul suo potere di autodeterminarsi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel giudizio R.O. n. 978 del 2004, da F.P.S. CISL – Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 18, 39 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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