Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2006

Corte cost., sent. 8 febbraio 2006, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2006
Data di deposito
8 febbraio 2006
Data di decisione
25 gennaio 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 11, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30132

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 126 e 127 della Costituzione, dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, in quanto il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato in punto di non manifesta infondatezza il denunciato contrasto tra le norme legislative censurate ed i parametri costituzionali evocati. - V. sentenze nn. 322 e 149/2005; ordinanze nn. 414, 197, 126 e 23/2005, nn. 318 e 156/2004.

Massima n. 30133

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, nella parte in cui dispone che "il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva". I limiti in tema di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica che sono stati individuati in riferimento alle leggi statali operano anche nei confronti delle leggi con le quali la Regione interpreta autenticamente proprie precedenti normative, con la conseguenza che è estraneo a qualunque possibilità di giustificazione sul piano della ragionevolezza un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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