Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2006
Corte cost., sent. 8 febbraio 2006, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2006
- Data di deposito
- 8 febbraio 2006
- Data di decisione
- 25 gennaio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 11, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30132
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 126 e 127 della Costituzione, dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, in quanto il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato in punto di non manifesta infondatezza il denunciato contrasto tra le norme legislative censurate ed i parametri costituzionali evocati. - V. sentenze nn. 322 e 149/2005; ordinanze nn. 414, 197, 126 e 23/2005, nn. 318 e 156/2004.
Massima n. 30133
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, nella parte in cui dispone che "il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva". I limiti in tema di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica che sono stati individuati in riferimento alle leggi statali operano anche nei confronti delle leggi con le quali la Regione interpreta autenticamente proprie precedenti normative, con la conseguenza che è estraneo a qualunque possibilità di giustificazione sul piano della ragionevolezza un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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