Corte costituzionale
Sentenza n. 365/2006
Corte cost., sent. 9 novembre 2006, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 365/2006
- Data di deposito
- 9 novembre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:365
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- Titolo II, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 2, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 3, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 4, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 6, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 7, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 8, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 9, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 10, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 11, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
- art. 12, comma 5, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 81, Costituzione
- art. 33, Costituzione
Massime
Massima n. 30749
In relazione alle censure concernenti l'art. 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., va dichiarata l'estinzione del giudizio in parte qua , in considerazione dell'intervenuta rinuncia parziale al ricorso ad opera del ricorrente, alla quale ha fatto seguito la formale accettazione da parte della Regione resistente.
Massima n. 30750
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero Titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. La censura prospettata in relazione all'art. 81 è assertiva e priva di qualunque argomentazione a sostegno; quella sollevata con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. risulta oscura e generica, poiché il ricorrente omette di specificare quale sia il principio fondamentale ricavabile dal parametro interposto (art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000), tanto più che la disposizione censurata presenta contenuto eterogeneo. - Sull'inammissibilità di censure meramente assertive, v. citate sentenze n. 51/2006 e n. 360/2005. - Sulla generica indicazione del principio fondamentale in relazione a materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v. citata sentenza n. 73/2004.
Massima n. 30751
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 33 Cost., in quanto il ricorso contiene specifiche argomentazioni solo in riferimento ai commi 1 e 5 del citato art. 12 e non anche in relazione agli altri commi impugnati.
Massima n. 30752
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione all’art. 120 Cost., in quanto prive di motivazione e tenuto conto che la disciplina sottoposta a scrutinio non ha relazione alcuna con la disciplina del potere sostitutivo straordinario del Governo contenuta nella citata disposizione costituzionale.
Massima n. 30753
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e all'art. 33 Cost., poiché, autorizzando il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "policlinico" di Bari e il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare le dotazioni organiche, violerebbero il principio fondamentale espresso dall'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, in quanto non richiederebbero l'intesa con il rettore dell'Università, ai fini della decisione in ordine all'aumento dell'organico di dette aziende. Le questioni sono sollevate sulla base di un'erronea interpretazione della disposizione evocata a parametro interposto, in quanto l'intesa, ivi menzionata, è richiesta solo con riguardo all'atto che concretamente individua il personale universitario che dovrà essere assegnato alla struttura sanitaria e per il quale si rende necessaria la partecipazione dell'Università, non già in relazione alla definizione della dotazione organica dell'azienda ospedaliera.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto, il giudizio concernente l'art. 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'art. 117, terzo comma, e all'art. 33 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze