Corte costituzionale

Sentenza n. 365/2006

Corte cost., sent. 9 novembre 2006, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
365/2006
Data di deposito
9 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • Titolo II, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 2, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 3, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 4, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 6, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 7, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 8, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 9, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 10, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 11, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 12, comma 5, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30749

In relazione alle censure concernenti l'art. 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., va dichiarata l'estinzione del giudizio in parte qua , in considerazione dell'intervenuta rinuncia parziale al ricorso ad opera del ricorrente, alla quale ha fatto seguito la formale accettazione da parte della Regione resistente.

Massima n. 30750

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero Titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. La censura prospettata in relazione all'art. 81 è assertiva e priva di qualunque argomentazione a sostegno; quella sollevata con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. risulta oscura e generica, poiché il ricorrente omette di specificare quale sia il principio fondamentale ricavabile dal parametro interposto (art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000), tanto più che la disposizione censurata presenta contenuto eterogeneo. - Sull'inammissibilità di censure meramente assertive, v. citate sentenze n. 51/2006 e n. 360/2005. - Sulla generica indicazione del principio fondamentale in relazione a materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v. citata sentenza n. 73/2004.

Massima n. 30751

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 33 Cost., in quanto il ricorso contiene specifiche argomentazioni solo in riferimento ai commi 1 e 5 del citato art. 12 e non anche in relazione agli altri commi impugnati.

Massima n. 30752

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione all’art. 120 Cost., in quanto prive di motivazione e tenuto conto che la disciplina sottoposta a scrutinio non ha relazione alcuna con la disciplina del potere sostitutivo straordinario del Governo contenuta nella citata disposizione costituzionale.

Massima n. 30753

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e all'art. 33 Cost., poiché, autorizzando il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "policlinico" di Bari e il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare le dotazioni organiche, violerebbero il principio fondamentale espresso dall'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, in quanto non richiederebbero l'intesa con il rettore dell'Università, ai fini della decisione in ordine all'aumento dell'organico di dette aziende. Le questioni sono sollevate sulla base di un'erronea interpretazione della disposizione evocata a parametro interposto, in quanto l'intesa, ivi menzionata, è richiesta solo con riguardo all'atto che concretamente individua il personale universitario che dovrà essere assegnato alla struttura sanitaria e per il quale si rende necessaria la partecipazione dell'Università, non già in relazione alla definizione della dotazione organica dell'azienda ospedaliera.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto, il giudizio concernente l'art. 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'art. 117, terzo comma, e all'art. 33 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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