Corte costituzionale
Sentenza n. 354/2006
Corte cost., sent. 7 novembre 2006, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 354/2006
- Data di deposito
- 7 novembre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:354
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30730
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. L'eccezione, basata sul presupposto che la decorrenza del termine costituisca materia riservata alla discrezionalità legislativa, non tiene conto che il rimettente censura l'irragionevolezza dell'esercizio di tale discrezionalità.
Massima n. 30731
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. Non è infatti condivisibile l'assunto secondo cui la questione non potrebbe influire sul giudizio a quo in quanto deputato al solo accertamento dei crediti e non alla loro quantificazione: infatti, lo stesso accertamento dell' an debeatur presuppone logicamente il superamento dell'eccezione di prescrizione.
Massima n. 30732
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. E', infatti, superabile il rilievo secondo cui l'intervento invocato tenderebbe a utilizzare il principio di eguaglianza per adeguare la tutela accordata ai lavoratori del settore aeronautico a quella, meno avanzata, del lavoro ordinario, così tradendo lo spirito del principio, volto alla espansione e non alla compressione dei diritti: i diritti debbono, infatti, essere considerati da entrambi i lati, attivo e passivo, e, pertanto, anche dal punto di vista dell'interesse del datore di lavoro a vedere prescritto il credito del lavoratore.
Massima n. 30733
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 373 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, in caso di rapporto di lavoro nautico assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, poiché la ratio della norma affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del contratto di arruolamento, peculiarità connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune; non sussiste neppure violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la posizione di soggezione del datore di lavoro rispetto al protrarsi nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico. > >- Sulle specificità del lavoro nautico, v., citate, sentenze n. 80/1994, n. 63/1987, n. 98/1973. > >- Sulle peculiarità inerenti il termine prescrizionale v., citate, sentenze n. 40 e 41/1979 e 115/1975. > >- Sulla decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro comune disciplinato dal codice civile, v., citate, sentenze n. 174/1972 e n. 63/1966. > >- Sull'attenuarsi progressivo delle differenze fra i due tipi di rapporto di lavoro v., citate, sentenze n. 41/1991 e n. 96/1987.
Massima n. 30734
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non prevede che, in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso, ed in quanto prevede un termine prescrizionale biennale. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, poiché la ratio della norma affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, peculiarità connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune. > >- Sulle specificità del contratto con il personale di volo, v., citate, sentenze n. 80/1994, n. 63/1987, n. 98/1973. > >- Sulle peculiarità inerenti il termine prescrizionale v., citate, sentenze n. 40 e 41/1979 e 115/1975. > >- Sulla decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro comune disciplinato dal codice civile, v., citate, sentenze n. 174/1972 e n. 63/1966. > >- Sull'attenuarsi progressivo delle differenze fra i due tipi di rapporto di lavoro v., citate, sentenze n. 41/1991 e n. 96/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), sollevate, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Venezia, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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