Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2006

Corte cost., sent. 1° febbraio 2006, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/2006
Data di deposito
1° febbraio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:31

Parametri

Massime

Massima n. 30118

Gli atti dell'Agenzia del demanio - definita «ente pubblico economico» dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173 - posti in essere nell'esercizio delle funzioni, tipiche dell'amministrazione pubblica statale, che erano proprie della Direzione generale del demanio e delle direzioni compartimentali, sono riferibili allo Stato, inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. - Riferibilità degli atti dell'Agenzia del demanio posti in essere nell'esercizio delle funzioni, tipiche dell'amministrazione pubblica statale, che erano proprie della Direzione generale del demanio e delle direzioni compartimentali, allo Stato, inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale: sentenza n. 72/2005. - La proprietà e disponibilità dei beni demaniali spettano, sino all'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost., allo Stato «e per esso all'Agenzia del demanio»: sentenza n. 427/2004.

Massima n. 30375

Non spetta allo Stato, e per esso all'Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel territorio della stessa Regione e appartenenti al demanio idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare dell'Agenzia del demanio, Direzione generale, del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR, avente ad oggetto «Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003 n. 212 recante "Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonché di alienazione di aree appartenenti al Patrimonio e al Demanio dello Stato" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003 s.o. n. 131/L», e va conseguentemente annullata, per quanto di ragione, la predetta circolare dell'Agenzia del demanio. La norma dettata dall'art. 5- bis del d.l. n. 143 del 2003 - cui si richiama la circolare impugnata - è diretta, infatti, ad accelerare la cessione ai soggetti richiedenti di aree non più utilizzabili per le finalità pubblicistiche originarie, a causa dell'irreversibile mutamento dello stato dei luoghi derivante dall'esecuzione di opere sconfinate in terreno demaniale; essa non dispone una generale declassificazione di aree demaniali, essendo, tra l'altro, esclusi dalla dismissione del patrimonio pubblico beni come quelli appartenenti al demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela ai sensi del t.u. in materia di beni culturali ed ambientali, ma si limita a dettare la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione statale ed i soggetti richiedenti, fermo restando il quadro normativo e istituzionale preesistente - di cui fanno parte i rapporti tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio, con particolare riferimento al demanio idrico -, non superato né alterato da alcuna delle norme in essa contenute. Poiché l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Regioni ed agli enti locali "competenti per territorio" le funzioni amministrative in materia di "gestione dei beni del demanio idrico", l'esercizio dei poteri dominicali dello Stato nei confronti di quei beni deve necessariamente ispirarsi al principio di leale collaborazione, ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con gli interessi delle collettività locali fruitrici dei beni, realizzabile in seno al sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. In tale sede, in materia di demanio idrico, è stato sottoscritto, nella seduta del 20 giugno 2002, un accordo a tenore del quale, «Risultando in alcuni casi particolarmente attive le procedure di "sdemanializzazione" (vendita al privato di aree demaniali), il provvedimento finale di sdemanializzazione potrà essere assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto anche conto degli indirizzi della Autorità di bacino». L'interpretazione sistematica dell'art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998, dell'accordo Stato-Regioni del 20 giugno 2002 e dell'art. 5- bis del d.l. n. 143 del 2003 depone nel senso della perdurante attualità del ruolo della Regione nell'apprezzare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla cessione a terzi dei beni del demanio idrico. Pertanto, l'impugnata circolare dell'Agenzia del demanio, escludendo in modo radicale la Regione da ogni interlocuzione nelle procedure di vendita a terzi dei beni del demanio idrico, si discosta da un siffatto quadro normativo e istituzionale conforme ai principî costituzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel territorio della stessa Regione e appartenenti al demanio idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare dell'Agenzia del demanio, Direzione generale, del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR, avente ad oggetto «Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003 n. 212 recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonché di alienazione di aree appartenenti al Patrimonio e al Demanio dello Stato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003 s.o. n. 131/L», e conseguentemente

annulla, per quanto di ragione, la predetta circolare dell'Agenzia del demanio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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