Corte costituzionale
Sentenza n. 297/2006
Corte cost., sent. 20 luglio 2006, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 297/2006
- Data di deposito
- 20 luglio 2006
- Data di decisione
- 5 luglio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:297
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 186 del 18 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30627
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 aprile 2003, n. 186 censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che il primo concorso per l'accesso in ruolo degli insegnati di religione cattolica è riservato esclusivamente a quelli che hanno "prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni" e sono in possesso di altri requisiti, esclude dall'esame i docenti precari con periodi di insegnamento non continuativi, complessivamente più lunghi di quattro anni. Invero, l'introduzione della predetta disposizione, che ha carattere eccezionale - disciplinando esclusivamente il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non in base a concorso - è espressione della discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole. Il legislatore, nella specie, non irragionevolmente, ha ritenuto che l'espletamento continuativo, nell'ultimo decennio, per quattro anni, dell'insegnamento della religione cattolica costituisca indice di una più sicura professionalità e, su tale base, ha delimitato l'accesso al concorso per la copertura dei primi posti nell'istituito ruolo organico dei docenti di religione cattolica. > >- Sull'illegittimità costituzionale della norma che prevede la riserva integrale dei posti agli incaricati annuali che la stessa norma ammette al concorso, v. sentenza cit. n. 205/2004. > >- Sulla non censurabilità della discrezionalità legislativa se non esercitata in modo palesemente irragionevole, v. sentenze citate nn. 136 e 35/2004, 208/2002 e ordinanza n. 168/2001; v. anche sentenza n. 412/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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