Corte costituzionale
Sentenza n. 267/2006
Corte cost., sent. 6 luglio 2006, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/2006
- Data di deposito
- 6 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 10 del 19 maggio 2005
- art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 10 del 19 maggio 2005
- art. 10, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 10 del 19 maggio 2005
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 30581
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 19 maggio 2005, n. 10, sollevata dalla difesa regionale sul rilievo della genericità dei motivi di ricorso. L'atto introduttivo, infatti, individua esattamente le disposizioni di legge e le norme costituzionali presuntivamente vulnerate, nonché fornisce adeguate argomentazioni a sostegno della richiesta di declaratoria di incostituzionalità della legge denunciata. > >- Sull'argomento, v. sentenze citate nn. 450 e 360/2005 e n. 213/2003.
Massima n. 30582
Non è fondata, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b) , e 3, primo comma, lettera f) , della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, concernenti la istituzione e il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti. I piani su cui si collocano la Corte dei conti, da un lato, e l'Autorità prevista dalla legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 10 del 2005, dall'altro, sono assai diversi. La prima è finalizzata al controllo sull'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità; la seconda persegue fini diversi, diretti al controllo interno della gestione delle risorse finanziarie regionali, nello spirito di collaborazione con il Consiglio regionale, presso il quale è istituita, collocandosi nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b) , e 3, comma primo, lettera f) , dello statuto di autonomia, vale a dire delle materie, rispettivamente, dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali e dell'attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze regionali e comunali. > >- Sul ruolo della Corte dei conti nell'ambito dello Stato-comunità, v, ordinanza citata n. 29/2005 e sentenza citata n. 470/1997. > >- Sul controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti quale organo terzo, v. sentenza citata n. 64/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorità di vigilanza), sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) ed agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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