Corte costituzionale

Sentenza n. 255/2006

Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/2006
Data di deposito
4 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 207 del 1° agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30565

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza subordini la concessione al condannato della sospensione condizionata della esecuzione delle pena residua ad un giudizio di meritevolezza, negandola se ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, infatti, nel disporre, a seguito della modifica intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, che la sospensione condizionata degli ultimi due anni della pena detentiva sia concessa - ricorrendo requisiti quali la non recidività o il non esser stati condannati per determinati reati - in maniera automatica, a prescindere da un giudizio di meritevolezza operato dal magistrato di sorveglianza, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza, omologando, senza alcuna giustificazione, situazioni fra loro diverse, sia con la funzione rieducativa della pena, posto che la concessione del beneficio, non correlata alla positiva valutazione del trattamento penitenziario, compromette i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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