Corte costituzionale

Sentenza n. 240/2006

Corte cost., sent. 22 giugno 2006, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/2006
Data di deposito
22 giugno 2006
Data di decisione
7 giugno 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:240

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30511

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 100, comma primo, e 103, comma primo, della Costituzione, in quanto stabilisce che avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace nel termine di sessanta giorni, anziché attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo. La circostanza che il provvedimento di espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera può incidere sul suo diritto alla libertà personale non consente di ritenere irragionevole l'attribuzione a giudici diversi del sindacato sul decreto di espulsione e sul provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, giacché la denunciata irragionevolezza non potrebbe essere eliminata attraendo entrambi nell'ambito della giurisdizione amministrativa. > >- Per l'affermazione che l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica incida sulla libertà personale, v. le citate sentenze n. 105/2001 e 222/2004. > >- Su analoga questione, v. la citata ordinanza n. 414/2001.

Massima n. 30512

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, e 41 Cost., dell'art. 26, comma 7- bis , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale stabilisce che «la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto d'autore, e dagli articoli 473 e 474 c.p. comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera». Da un lato, infatti, la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del medesimo decreto legislativo (v. massima A), impedisce che possa essere riconosciuta al TAR rimettente la competenza giurisdizionale a decidere sulla legittimità della espulsione con accompagnamento alla frontiera e quindi la legittimazione a sollevare la correlativa questione di costituzionalità; dall'altro, la questione risulta prospettata con riguardo all'intera disposizione del comma 7- bis dell'art. 26, senza alcuna limitazione al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, sicché una pronuncia sulla legittimità della sola previsione di quest'ultimo provvedimento, avrebbe un thema decidendum che, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, si presenterebbe in termini diversi da quelli della questione effettivamente sollevata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d. lgs. n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 100, primo comma, e 103, primo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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