Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2006
Corte cost., sent. 26 maggio 2006, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2006
- Data di deposito
- 26 maggio 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, lett. a), decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
- legge n. 222 del 9 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30420
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolari che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione da eseguirsi mediante accompagnamento alla frontiera o si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, dal momento che le ordinanze di rimessione non precisano le ragioni dei provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera di cui sono destinatari gli extracomunitari parti dei giudizi a quibus , non consentendo alla Corte di svolgere il controllo sulla rilevanza.
Massima n. 30421
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del rapporto di lavoro gli extracomunitari che siano stati espulsi con provvedimento da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera. La norma censurata, infatti, non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale si collega alla discrezionale ponderazione da parte del legislatore di svariati interessi, quali la sanità e la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la politica nazionale in tema di immigrazione. Non risulta violato neppure l'art. 35 Cost., poiché il legislatore può subordinare la configurabilità di un rapporto di lavoro al fatto che la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio per gli interessi pubblici coinvolti. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato v., citate, sentenze n. 62/1994, n. 144/1970, n. 104/1969. > >- Sui diritti di cui godono i lavoratori extracomunitari autorizzati al lavoro in Italia, v., citata, sentenza n. 454/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dai Tribunali amministrativi regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del Veneto e dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del medesimo d.l. n. 195 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, e dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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