Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2006
Corte cost., sent. 11 maggio 2006, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2006
- Data di deposito
- 11 maggio 2006
- Data di decisione
- 3 maggio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 1, decreto legislativo n. 325 del 8 giugno 2001
- art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30401
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. Infatti, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria - nella specie richiesta dai ricorrenti ai giudici a quibus per avere subito, i fondi di loro proprietà, radicali trasformazioni durante il periodo di occupazione disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio - si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico. > >- Sulla non configurabilità della tutela risarcitoria quale "materia" devoluta in blocco alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. citata sentenza n. 204/2004. > >- Sull'esigenza di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, la Corte fa espresso richiamo alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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