Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2006
Corte cost., sent. 11 maggio 2006, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2006
- Data di deposito
- 11 maggio 2006
- Data di decisione
- 3 maggio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 8-bis, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
- legge n. 186 del 27 luglio 2004
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 30397
E' inammissibile sia la costituzione dei ricorrenti del giudizio principale sia l'intervento dei terzi rispetto allo stesso giudizio per inosservanza del termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. > >- V. sentenza citata n. 108/2006; ex plurimis ordinanza n. 37/2006; sentenza n. 397/2005; ordinanze nn. 63/2003 e 309/2002.
Massima n. 30398
E' inammissibile l'intervento in giudizio di soggetti estranei al giudizio a quo . Il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale non può essere derogato a meno che il giudizio costituzionale non incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive, che i titolari non possano difendere come parti del processo di provenienza, a nulla rilevando che essi abbiano giudizi analoghi dinanzi allo stesso Tribunale, poiché, in tale ultimo caso, la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale. > >- Ordinanza citata n. 179/2003.
Massima n. 30399
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8- bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza. La norma impugnata, infatti, oltre a favorire l'accesso al lavoro dei disabili, ne agevola anche la carriera, producendo una irragionevole compressione dei principi di uguaglianza e del merito, poiché l'art. 38, terzo comma, Cost. consente un regime di favore nei confronti dei disabili, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici, solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, ma non la loro progressione, una volta assunti. > >- Sulla tutela assicurativa ai disabili, v. sentenze citate nn. 93/1985 e 279/1983. > >- Sul reperimento della prima occupazione dei disabili, v. sentenze citate nn. 822/1987, 55/1961 e 38/1960.
Massima n. 30400
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8- bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previste dall'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'evidente connessione tra le procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza e le procedure concorsuali previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, cui rinvia la norma impugnata, rende, infatti, applicabile l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. > >
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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