Corte costituzionale
Ordinanza n. 52/2006
Corte cost., ord. 10 febbraio 2006, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 52/2006
- Data di deposito
- 10 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, come riprodotto da d.P.R. 30/05/2002, n. 115, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30180
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione delle spese di giustizia anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Difatti, in ordine all'evocato art. 76 Cost. basta richiamare i precedenti di cui alle sentenze n. 53 del 2005, nonché alle ordinanze n. 334 e n. 289 del 2005; quanto al dedotto contrasto con l'art. 25 Cost. è sufficiente sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza. Né sussiste la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, apparendo, al contrario, ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse; neppure è in alcun modo ravvisabile il lamentato vulnus all'art. 24 della Costituzione. - Sull'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel d.P.R. n. 115 del 2002, v. citate sentenze n. 53/2005, nonché ordinanze n. 334 e n. 289/2005. - In tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato, v. citata sentenza n. 52/2005. - Quanto alle esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse, in ipotesi analoghe, v., ancora, citate ordinanze n. 334 e n. 289/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze