Corte costituzionale
Ordinanza n. 460/2006
Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 460
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 460/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:460
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30885
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d ), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, devolve al Tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica, sottraendole, in tal modo, al giudice del lavoro, al quale in precedenza erano attribuite. Infatti, le argomentazioni poste fondamento di detta questione – espressione, da un lato, di soggettivi giudizi di valore e, dall'altro, di interpretazioni talvolta contraddittorie, talvolta prive di qualsiasi capacità persuasiva – sono palesemente inidonee a giustificare un sindacato della Corte su una materia, quale quella processuale, nella quale il legislatore incontra, per costante giurisprudenza costituzionale, il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà. - In relazione al sindacato della Corte costituzionale nella materia processuale, v. citata sentenza n. 155/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 35 e 36 Cost., dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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