Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/2006
Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30938
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 64, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui si afferma la competenza ratione temporis del Giudice di pace per i reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, purché a tale ultima data non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato. Invero, il giudice a quo , da un lato, ha omesso la descrizione della fattispecie controversa, dall'altro, non specificando la data di commissione del fatto per cui si procede e la data di iscrizione della conseguente notizia di reato, è incorso in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di rimessione, vedi ordinanze citate nn. 55/2006 e 472/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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