Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/2006

Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
459/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 30938

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 64, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui si afferma la competenza ratione temporis del Giudice di pace per i reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, purché a tale ultima data non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato. Invero, il giudice a quo , da un lato, ha omesso la descrizione della fattispecie controversa, dall'altro, non specificando la data di commissione del fatto per cui si procede e la data di iscrizione della conseguente notizia di reato, è incorso in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di rimessione, vedi ordinanze citate nn. 55/2006 e 472/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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