Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/2006

Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
431/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:431

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30869

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b ), del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione. Infatti, le argomentazioni poste dal rimettente a fondamento della presunta illegittimità costituzionale delle norme censurate, pur essendo formalmente rivolte contro la disciplina della revoca del permesso di soggiorno, si dimostrano in realtà dirette a censurare l'automatismo espulsivo che consegue alla predetta revoca, sicché il giudice a quo solleva una questione di legittimità costituzionale che esula dall'ambito del giudizio amministrativo in corso, com'è confermato dall'espressa menzione, tra le norme denunciate, dell'art. 13, comma 2, lettera b ), del d.lgs. n. 286 del 1998. - Su questioni analoghe, v. citate sentenza n. 240/2006 e ordinanza n. 9/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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