Corte costituzionale
Ordinanza n. 401/2006
Corte cost., ord. 1° dicembre 2006, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 401/2006
- Data di deposito
- 1° dicembre 2006
- Data di decisione
- 20 novembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:401
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, sostituito, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 19 aprile 1994
Parametri
Massime
Massima n. 30822
Qualora il giudice comune ritenga che una disposizione regolamentare abbia superato i confini posti dalla legge che abilita la delegificazione, spetta ad esso valutare, nell'ambito dei rapporti tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di delegificazione, se si è o meno realizzato l'effetto abrogativo delle prime che la legge riconnette all'entrata in vigore delle seconde. - Su questione analoga, v. ordinanza n. 230/1999.
Massima n. 30823
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali –, nel testo risultante dalla «delegificazione» operata dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione. Difatti, la disposizione denunciata ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all’esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. - Sui precedenti, evocati dal rimettente, riguardanti altri profili della stessa disposizione, v. sentenze n. 239/2003, n. 251/2001 e n. 427/2000. - Sulla preclusione per il giudice delle leggi ad esaminare disposizioni di natura regolamentare, v. citata ordinanza n. 66/2004. - V., altresì, ordinanza n. 230/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
la Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante dalla «delegificazione» operata dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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