Corte costituzionale
Ordinanza n. 361/2006
Corte cost., ord. 7 novembre 2006, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 361/2006
- Data di deposito
- 7 novembre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, modificato, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30743
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Invero, successivamente all'ordinanza di remissione, è intervenuta la sentenza n. 280 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, successivamente, è entrato in vigore l'art. 1, comma 5- ter , del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed ha riformulato l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo, altresì, una disciplina transitoria, sicché compete al giudice a quo valutare se la sollevata questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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