Corte costituzionale
Ordinanza n. 35/2006
Corte cost., ord. 1° febbraio 2006, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 35/2006
- Data di deposito
- 1° febbraio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, in relazione, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3, decreto-legge n. 13 del 22 febbraio 2002
- art. 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 12 del 23 aprile 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30124
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la asserita attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni ivi contemplate. Il giudice rimettente, infatti, è venuto meno al doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una diversa interpretazione da quella da esso seguita, mancando di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione.
Massima n. 30125
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002 n. 73. I provvedimenti di rimessione risultano, infatti, privi della descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici a quibus , mentre, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza. - Ordinanze citate nn. 396 e 251/2005.
Massima n. 30126
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002 n. 73. I provvedimenti di rimessione risultano, infatti, privi della descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici a quibus , mentre, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza. - Ordinanze citate nn. 396 e 251/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, nonché con la VI disposizione transitoria della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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