Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/2006

Corte cost., ord. 1° febbraio 2006, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
35/2006
Data di deposito
1° febbraio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:35

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30124

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la asserita attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni ivi contemplate. Il giudice rimettente, infatti, è venuto meno al doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una diversa interpretazione da quella da esso seguita, mancando di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione.

Massima n. 30125

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002 n. 73. I provvedimenti di rimessione risultano, infatti, privi della descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici a quibus , mentre, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza. - Ordinanze citate nn. 396 e 251/2005.

Massima n. 30126

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002 n. 73. I provvedimenti di rimessione risultano, infatti, privi della descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici a quibus , mentre, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza. - Ordinanze citate nn. 396 e 251/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, nonché con la VI disposizione transitoria della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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