Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/2006
Corte cost., ord. 1° febbraio 2006, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/2006
- Data di deposito
- 1° febbraio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30121
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbriao 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73. I giudici rimettenti, infatti, non hanno valorizzato, in particolare, la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, rimanendo ancorati al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione, venendo meno, quindi, al doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una diversa interpretazione conforme a Costituzione.
Massima n. 30122
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nella parte in cui determina le modalità di quantificazione della sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 144 del 2005, che, nel dichiarare la illegittimità della norma nella parte in cui "non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione", ha ravvisato, nel meccanismo di tipo presuntivo, previsto dalla norma censurata, la lesione del diritto di difesa, poiché preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione che dovrà subire.
Massima n. 30123
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui - nel disporre che l'Agenzia delle entrate irroghi la sanzione di cui al comma 3 secondo le modalità previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - esclude esplicitamente l'applicazione dell'art. 16, comma 2, del medesimo decreto. L'esclusione dell'applicazione di tale disposizione è, infatti, giustificata dalla esigenza di semplificazione del procedimento di irrogazione della sanzione, nonché dalla circostanza che gran parte degli elementi che di regola vengono portati a conoscenza del destinatario tramite l'atto di contestazione, nel caso in esame sono da quello già conosciuti per essere emersi nel corso dell'ispezione. Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa, tenuto anche conto che la disciplina riguarda una fase pre-giurisdizionale, e non limita il ricorso all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, sollevata, in relazione agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Caltanissetta e dalla Commissione tributaria di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002, sollevata, in relazione all'art. 24 Cost., dalla Commissione tributaria di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di Caltanissetta, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 12 del 2002, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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