Corte costituzionale
Ordinanza n. 330/2006
Corte cost., ord. 13 ottobre 2006, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 330/2006
- Data di deposito
- 13 ottobre 2006
- Data di decisione
- 9 ottobre 2006
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 7, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 8, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 9, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 10, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 11, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 12, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 13, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, comma 14, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 30690
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 114 Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095/stralcio V), recante norme incidenti sulla portata delle disposizioni statali in materia di condono edilizio, in quanto, essendo stata promulgata la delibera, successivamente all'impugnazione, come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 12, con omissione delle disposizioni censurate, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. > >- Sulla promulgazione "parziale" delle leggi della Regione Siciliana oggetto di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v. sentenza n. 351/2003, ordinanze n. 204 e n. 147/2006 e n. 403, n. 293 e n. 169/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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