Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/2006
Corte cost., ord. 6 luglio 2006, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/2006
- Data di deposito
- 6 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 11, legge n. 249 del 31 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 30583
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto della modifica normativa introdotta, anteriormente all'ordinanza di rimessione, con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e non ha, quindi, motivato in ordine all'eventuale incidenza della medesima sulla fattispecie all'esame. > >- Sulla inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso del giudizio principale, v., citate, ordinanze n. 74/2006, n. 337/2003, n. 200/2003.
Massima n. 30584
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, nell'ordinanza di rimessione manca del tutto la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e ciò rende impossibile vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto. > >- V., citate, ordinanze n. 126 e 123/2006, n. 472/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano e, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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