Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/2006

Corte cost., ord. 6 luglio 2006, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
268/2006
Data di deposito
6 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:268

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 11, legge n. 249 del 31 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 30583

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto della modifica normativa introdotta, anteriormente all'ordinanza di rimessione, con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e non ha, quindi, motivato in ordine all'eventuale incidenza della medesima sulla fattispecie all'esame. > >- Sulla inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso del giudizio principale, v., citate, ordinanze n. 74/2006, n. 337/2003, n. 200/2003.

Massima n. 30584

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, nell'ordinanza di rimessione manca del tutto la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e ciò rende impossibile vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto. > >- V., citate, ordinanze n. 126 e 123/2006, n. 472/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano e, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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