Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/2006
Corte cost., ord. 4 luglio 2006, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/2006
- Data di deposito
- 4 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 30574
E' manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 53 e 97 della Costituzione. Difatti il rimettente, senza tenere conto dei ripetuti mutamenti subiti nel tempo dalla disciplina legislativa dei canoni di depurazione delle acque reflue, omette di precisare il periodo in riferimento al quale è dovuta la "quota" di tariffa in questione, non consentendo il controllo della Corte sia sull'individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo sia sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente, in quanto fino al 2 ottobre 2000 il canone di depurazione aveva la natura di tributo e le controversie ad esso relative erano, perciò, attribuite alla giurisdizione tributaria e non a quella ordinaria. > >- Sulla qualificazione giuridica del canone di depurazione e sui conseguenti profili processuali attinenti alla giurisdizione, v. citate sentenze della Corte di cassazione, n. 14314 del 2005; n. 3078 del 2005; sezioni unite, n. 6418 del 2005. > >- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate in caso di difetto di motivazione sulla rilevanza, v. citate ordinanze n. 396/2005 e n. 55/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 53 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gragnano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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