Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/2006
Corte cost., ord. 26 maggio 2006, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/2006
- Data di deposito
- 26 maggio 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30428
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.. Il rimettente ha proposto, nello stesso contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di esse: infatti, considerate le modalità con le quali le due questioni sono state prospettate, deve ritenersi che fra esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giurica, e che l'interpretazione subordinata contraddica radicalmente la lettura della medesima norma premessa alla questione principale.
Massima n. 30429
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, "limitatamente al Titolo II capo I agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17", sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, Cost.. Le norme impugnate, infatti, sono caratterizzate da ambiti di applicazione e da effetti del tutto eterogenei e riguardano destinatari differenti, con la conseguenza che le censure avrebbero dovuto essere supportate da specifica motivazione, in relazione sia alla rilevanza della questione sulla singola disposizione concretamente applicabile nel giudizio a quo , sia alla non manifesta infondatezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri evocati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata – in riferimento all'art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 5 del 2003, «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione – dal Tribunale di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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