Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/2006

Corte cost., ord. 26 maggio 2006, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/2006
Data di deposito
26 maggio 2006
Data di decisione
17 maggio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 30428

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.. Il rimettente ha proposto, nello stesso contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di esse: infatti, considerate le modalità con le quali le due questioni sono state prospettate, deve ritenersi che fra esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giurica, e che l'interpretazione subordinata contraddica radicalmente la lettura della medesima norma premessa alla questione principale.

Massima n. 30429

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, "limitatamente al Titolo II capo I agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17", sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, Cost.. Le norme impugnate, infatti, sono caratterizzate da ambiti di applicazione e da effetti del tutto eterogenei e riguardano destinatari differenti, con la conseguenza che le censure avrebbero dovuto essere supportate da specifica motivazione, in relazione sia alla rilevanza della questione sulla singola disposizione concretamente applicabile nel giudizio a quo , sia alla non manifesta infondatezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri evocati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata – in riferimento all'art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 5 del 2003, «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione – dal Tribunale di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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