Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/2006

Corte cost., ord. 14 aprile 2006, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/2006
Data di deposito
14 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:162

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30350

Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b- bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare rispettivamente i divieti di espulsione dello straniero e i casi di ricongiungimento familiare, non prendono in considerazione la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, che, per ragioni oggettive, vivano a carico dei parenti a loro volta titolari di permesso di soggiorno. Quanto alla censura relativa all'art. 19, il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente l'impossibilità per il ricorrente di svolgere attività lavorativa a causa di "ragioni oggettive", ma da tale prospettazione risulta impossibile ogni valutazione dell'effettiva rilevanza della questione di costituzionalità, non essendo sufficiente affermare che tali ragioni derivano dal fatto che il ricorrente si trova irregolarmente sul territorio dello Stato. Quanto alla censura relativa all'art. 29, il rimettente, in quanto chiamato a giudicare della legittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non deve fare applicazione della norma, che attiene al procedimento relativo al ricongiungimento familiare. > >- Sull'impossibilità di invocare il diritto all'unità familiare in tutti i casi di ricongiungimento tra genitori e figli maggiorenni v., citata, sentenza n. 224/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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