Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/2006

Corte cost., ord. 14 aprile 2006, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
158/2006
Data di deposito
14 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:158

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30346

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui si limita a prevedere il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, senza prendere in considerazione la tutela degli stranieri tout court , già conviventi in Italia con il coniuge, in regola con il permesso di soggiorno. Quanto alla ritenuta violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un corretto bilanciamento dei valori in gioco: la questione sollevata, ove accolta, andrebbe a vanificare i fini sottesi alla legge per il ricongiungimento familiare, poiché sarebbe consentito in ogni caso allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno. In ordine alla violazione dell'art. 3 Cost., non può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra la situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee. > >- Sulla discrezionalità legislativa in materia di regolamentazione dell'accesso degli stranieri nel territorio nazionale v., citata, sentenza n. 353/1997. - Sulla eterogeneità della situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano v., citata, ordinanza n. 232/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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