Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/2006
Corte cost., ord. 14 aprile 2006, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/2006
- Data di deposito
- 14 aprile 2006
- Data di decisione
- 5 aprile 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:158
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30346
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui si limita a prevedere il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, senza prendere in considerazione la tutela degli stranieri tout court , già conviventi in Italia con il coniuge, in regola con il permesso di soggiorno. Quanto alla ritenuta violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un corretto bilanciamento dei valori in gioco: la questione sollevata, ove accolta, andrebbe a vanificare i fini sottesi alla legge per il ricongiungimento familiare, poiché sarebbe consentito in ogni caso allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno. In ordine alla violazione dell'art. 3 Cost., non può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra la situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee. > >- Sulla discrezionalità legislativa in materia di regolamentazione dell'accesso degli stranieri nel territorio nazionale v., citata, sentenza n. 353/1997. - Sulla eterogeneità della situazione dello straniero coniugato con altro straniero e dello straniero coniugato con un cittadino italiano v., citata, ordinanza n. 232/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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