Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2006

Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
150/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
  • legge n. 168 del 1° agosto 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30333

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il rimettente, infatti, prospetta il contrasto con i principi contenuti nella legge delegante in relazione, non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa.

Massima n. 30334

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse, per le quali è stabilita la non obbligatorietà della contestazione immediata prevista dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Non sussiste, infatti, né la denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., giacché l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, né quella dell'art. 113, secondo comma, Cost., poiché la norma impugnata non incide sulla possibilità per il cittadino di contestare la fondatezza dell'infrazione imputatagli dall'amministrazione e di eccepire in giudizio l'illegittimità del provvedimento prefettizio di individuazione del tratto di strada interessato come uno di quelli nei quali è possibile rilevare l'infrazione con dispositivi di controllo a distanza, mentre dipendendo le diversità riscontrabili quanto all'obbligo della contestazione immediata dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada, deve anche escludersi la violazione dell'art. 3 Cost. > >- Per l'affermazione secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. la citata sentenza n. 27/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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