Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/2006
Corte cost., ord. 17 marzo 2006, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, primo periodo, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
- art. 4, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
- art. 4, comma 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
- art. 5, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
- art. 14, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
- art. 19, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 30267
E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 12 dello Statuto della Regione Sicilia, degli artt. 4, commi 3, primo periodo, 5 e 6; 5, comma 1; 14, comma 3, e 19 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti". Dopo la proposizione del ricorso, infatti, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 15 settembre 2005, n. 10, con omissione di tutte le disposizioni e parti di disposizioni oggetto di censura, venendo, per conseguenza, definitivamente meno la possibilità che ad esse sia conferita efficacia. > >- Sentenze citate n. 351/2003; ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze