Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/2006

Corte cost., ord. 17 marzo 2006, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
111/2006
Data di deposito
17 marzo 2006
Data di decisione
8 marzo 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, primo periodo, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
  • art. 4, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
  • art. 4, comma 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
  • art. 5, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
  • art. 14, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005
  • art. 19, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30267

E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 12 dello Statuto della Regione Sicilia, degli artt. 4, commi 3, primo periodo, 5 e 6; 5, comma 1; 14, comma 3, e 19 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti". Dopo la proposizione del ricorso, infatti, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 15 settembre 2005, n. 10, con omissione di tutte le disposizioni e parti di disposizioni oggetto di censura, venendo, per conseguenza, definitivamente meno la possibilità che ad esse sia conferita efficacia. > >- Sentenze citate n. 351/2003; ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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