Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2005
Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2005
- Data di deposito
- 29 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lettera d), legge n. 190 del 13 giugno 1991
- art. 7, comma 1, lettera f), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 29212
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, per ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti la questione risulta sollevata in modo astratto e ipotetico, poiché manca, nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione, ogni collegamento con la fattispecie del giudizio 'a quo'.
Massima n. 29213
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 16 e 23 della Costituzione. Ed invero, deve rilevarsi, in ordine all’asserito eccesso di delega (art. 76 Cost.), che il previgente codice della strada già conteneva una disposizione (introdotta dall’art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122) del tutto analoga a quella del decreto legislativo in esame, sicché la sostanziale identità delle due norme consente di affermare che la disposizione contenuta nel nuovo codice della strada è in realtà meramente ricognitiva e confermativa della precedente; quanto poi alla doglianza relativa alla pretesa insussistenza delle ragioni che consentono di limitare il diritto di circolazione (art. 16 Cost.), può concludersi che le limitazioni in esame sono giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela, quali quelli attinenti al buon regime della cosa pubblica; infine sulla lamentata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.), vale osservare che il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che la Corte ha ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta; e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall'art. 23 Cost. - La legge di delegazione n. 190 del 1991 è stata più volte esaminata dalla Corte costituzionale in relazione a censure riferite all'art. 76 Cost., v. citate sentenze n. 239/2003, n. 251/2001, n. 427/2000, n. 354/1998 e n. 305/1996. - Sui limiti al diritto di circolazione (art. 16 Cost.), v. citata sentenza n. 264/1996. - Sulla nozione di prestazione patrimoniale imposta, v. citate sentenze n. 435/2001, n. 215/1998, n. 180/1996 e n. 236/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 16 e 23 della Costituzione, dallo stesso Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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