Corte costituzionale

Sentenza n. 62/2005

Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/2005
Data di deposito
29 gennaio 2005
Data di decisione
13 gennaio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:62

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 3 luglio 2003
  • legge della Regione Basilicata n. 31 del 21 novembre 2003
  • legge della Regione Calabria n. 26 del 5 dicembre 2003
  • decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003
  • legge n. 368 del 24 dicembre 2003
  • art. 1, comma 4, bis, decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003
  • art. 2, comma 1, lettera f), decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29200

E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, che all’art. 1 dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, in quanto un intervento legislativo della portata di quello posto in essere dalla Regione Sardegna non trova fondamento in alcuna delle competenze ad essa attribuite dallo statuto speciale e dalla Costituzione: non nella competenza legislativa primaria in materia di “edilizia ed urbanistica” (art. 3, lettera f, dello statuto), che non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve comunque esercitarsi – quando si tratti di ambiti in cui le Regioni ordinarie non abbiano acquisito con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, maggiori competenze invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001– nei limiti statutari delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali e comunitari (cfr. il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante l’attuazione delle direttive Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, disciplina applicabile anche nei confronti delle Regioni speciali); non nelle attribuzioni in materia di tutela dell’ambiente, nella quale non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale; né nella competenza concorrente della Regione in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio, atteso che, mentre questi ultimi due titoli di competenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi. In ogni caso, alle Regioni, sia ad autonomia ordinaria che ad autonomia speciale, è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare “in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” (art. 120, primo comma, Cost.): e una normativa che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari provenienti da altri territori è precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione. Il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, come quelli radioattivi, di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni, considerata la eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che li producono, nonché, per i rifiuti radioattivi in particolare, la necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità del loro collocamento in sicurezza, di tal che la spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi - “not in my backyard” -, non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. Né il carattere in qualche modo transitorio della disciplina denunciata – in astratto ipotizzabile a lume dell’art. 2, comma 2, che fa riferimento all’adozione successiva della “definitiva posizione” della Regione sull’utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o di rifiuti radioattivi - varrebbe, anche se sussistesse (ma così non è, secondo l’art. 1), a giustificarla sul piano costituzionale, una volta riscontrato che essa eccede dalla competenza della Regione e viola limiti a questa imposti dalla Costituzione. Per la loro stretta connessione con l’art. 1, sono del pari costituzionalmente illegittime le altre disposizioni della legge: l’art. 2, che presuppone la possibilità per la Regione di decidere autonomamente sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi prodotti fuori del territorio regionale, e l’art. 3, che si riferisce espressamente a misure dirette ad impedire “l’immissione di nuove ed ulteriori consistenze” di materiali nucleari nel medesimo territorio regionale. - Maggiori competenze acquisite dalle Regioni ordinarie con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, e Regioni speciali, alla stregua dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001: sentenza n. 536/2002. - Sul riparto delle attribuzioni fra Stato e Regioni in materia ambientale, cfr. sentenze n. 407/2002, n. 307 e n. 312/2003, n. 259/2004. - Limiti alla legislazione regionale in tema di smaltimento dei rifiuti pericolosi: sentenze n. 281/2000, n. 335/2001, n. 505/2002.

Massima n. 29201

E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31, che all’art. 1, aggiungendo un comma 1-bis all’art. 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, dichiara il territorio della Regione Basilicata denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. La legge impugnata, tendendo a disciplinare in modo preclusivo di ogni altro intervento la presenza e lo stesso transito, nel territorio regionale, di sostanze radioattive, fra cui i rifiuti radioattivi, invade palesemente la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., e viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni. E’ del pari costituzionalmente illegittimo, di conseguenza, l’art. 2 della legge - che aggiunge un art. 4-bis alla legge regionale n. 59 del 1995 -, a tenore del quale la Regione cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure “necessarie ai fini” di cui all’art. 1.

Massima n. 29202

E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26, che all’art.1 dichiara il territorio regionale denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale stesso, per le medesime ragioni ed in base ai medesimi argomenti svolti per la analoga legge n. 31 del 2003 della Regione Basilicata, nonché per la legge n. 8 del 2003 della Regione Sardegna circa l’ipotizzata non definitività della disciplina adottata. L’illegittimità dell’art. 1 comporta necessariamente quella dell’intera legge, riferendosi l’art. 2 alla “denuclearizzazione di territori; presupponendo l’art. 3 la possibilità per la Regione di adottare una “definitiva posizione” autonoma sull’utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari e di loro residui; e finalizzando l’art. 4 le misure alla prevenzione dell’ingresso di materiali nucleari nel territorio regionale.

Massima n. 29203

E’ infondata,”salvo quanto disposto nei capi d ed e” [di cui alla massima successiva], la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 77 e 117 Cost., nonché ai principi costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza e di leale collaborazione, del decreto legge 14 dicembre 2003, n. 314, conv., con mod., nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, che, nel dettare disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, prevede che la sistemazione in sicurezza di questi ultimi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, sia effettuata presso un Deposito nazionale costituente “opera di difesa militare di proprietà dello Stato”; stabilisce il procedimento per l’individuazione del sito da parte di un Commissario straordinario, e regola la successiva “validazione” del sito stesso da parte del Consiglio dei ministri. Quanto, anzitutto, alla lamentata violazione dell’art. 77 Cost., non solo non è evidente la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso al decreto legge ma, al contrario, l’esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi, evitando pericoli per la salute e per l’ambiente, configura un valido presupposto per un intervento d’urgenza, la quale riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire – con il completamento delle procedure e delle opere - il risultato voluto. Riguardo alle ulteriori censure, la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., offre piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra le garanzie necessarie sul piano della protezione dell’ambiente e della salute: e il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, perseguendo finalità di tutela ambientale, e nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, entro determinati limiti, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l’esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale; e così è a dire per le funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale, la cui attribuzione può essere disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, e in base ai criteri generali dettati dall’art. 118, primo comma, Cost., vale a dire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ma quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone l’adozione di modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi: nella specie, quanto all’individuazione del sito, è corretto il coinvolgimento, attuato dal decreto legge, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l’intesa sulla individuazione del sito (art. 1, comma 1), dovendo naturalmente lo Stato essere posto in grado, ove l’intesa non venga raggiunta, di assicurare egualmente la soddisfazione dell’interesse unitario coinvolto, di livello ultraregionale, con provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo, che assicura il livello adeguato di relazione fra organi centrali e autonomie regionali costituzionalmente garantite; analogamente, assicura la tutela degli interessi degli enti territoriali la previsione secondo cui, nella apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di fornire pareri e studi, quattro membri sono nominati dalla Conferenza unificata, mentre il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio d’intesa con la medesima Conferenza unificata. - Presupposti di necessità e urgenza che legittimano il ricorso al decreto legge: sentenze n. 29/1995 e nn. 6 e 285/2004. - Competenza legislativa statale in tema di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e concomitante possibilità d’intervento delle Regioni: sentenze n. 407/2002, n. 307/2003 e n. 259/2004.

Massima n. 29204

Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di “validazione” del sito, nonché l’art. 2, comma 1, lettera f, dello stesso decreto legge n. 314 del 2003, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti. Infatti, una volta individuato il sito, quando si debba provvedere alla sua “validazione”, alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata, di tal che non è più sufficiente il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata: la disciplina recata dal decreto legge impugnato è dunque carente laddove prevede che alla “validazione” del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di enti nazionali (l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, il CNR e l’ENEA: art. 1, comma 4-bis), mentre il Commissario straordinario statale provvede, fra l’altro, anche in deroga alla normativa vigente, ad approvare i progetti (art. 2, comma 1, lettera f), essendo, invece, necessaria la previsione di forme di partecipazione al procedimento della Regione interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali. Poiché alle procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria (art. 3, comma 1-bis) “si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2” del decreto, fatta eccezione per quelle speciali previste dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002, anche a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli art. 1 e 2, ad esse vengono ad essere estese le garanzie previste per quelle relative al Deposito nazionale. - Moduli partecipativi ed insufficienza del coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali: sentenze n. 338/1994, n. 242/1997, n. 303/2003 e n. 6/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato);

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59);

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di “validazione” del sito;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f, del predetto decreto legge n. 314 del 2003 nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti;

dichiara non fondata, salvo quanto disposto nei capi d ed e, la questione di legittimità costituzionale del predetto decreto legge n. 314 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 77 e 117 della Costituzione, nonché ai principi costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Basilicata con il ricorso in epigrafe (r.ric. n. 40 del 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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