Corte costituzionale
Sentenza n. 437/2005
Corte cost., sent. 9 dicembre 2005, n. 437
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 437/2005
- Data di deposito
- 9 dicembre 2005
- Data di decisione
- 30 novembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:437
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Liguria n. 26 del 24 marzo 2000
- art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria n. 26 del 24 marzo 2000
Parametri
- art. 6, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 29988
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte costituita per inadeguata ed insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza: infatti, la questione prospettata attiene alla legittimazione passiva nei giudizi a quibus e non è, pertanto, implausibile la motivazione dei rimettenti che ne hanno affermato la rilevanza a prescindere dall’accertamento della fondatezza delle pretese degli attori.
Massima n. 29989
L’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione non rientra tra i parametri alla stregua dei quali deve essere condotto lo scrutinio sugli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, dal momento che, non solo, non è stato espressamente indicato, ma neppure è ricavabile dal contesto delle ordinanze di rimessione, nelle quali la carenza di competenza legislativa della Regione è dedotta soltanto con riferimento al potere dello Stato di dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, materia prevista tra quelle di legislazione ripartita nel testo novellato dell’art. 117 Cost. e nella quale rientra l’assistenza sanitaria, che già nel vigore dell’originario testo dell’art. 117 Cost. formava oggetto di competenza concorrente.
Massima n. 29990
Illegittimità costituzionale - per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti – dell’art. 1 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, che prevede la cessazione delle gestioni liquidatorie delle passività delle unità sanitarie locali, ancorchè oggetto di giudizi in corso: detta norma, infatti, unitamente all’art. 2, comma 1, che stabilisce il trasferimento in capo alle aziende di tutti i rapporti giuridici che facevano capo alle unità sanitarie locali (e all’art. 3, che, nell’indicare i mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, si riferisce a stanziamenti destinati non solo all’estinzione delle passività pregresse ma anche al ripiano di disavanzo degli esercizi 1995-1996), confonde esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi facenti capo alle aziende, e, pertanto, non assicurando la separazione fra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende, non è conforme ai principi fondamentali della legislazione statale. - Con sentenza n. 89/2000, citata, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della Regione Basilicata che avevano individuato nelle aziende sanitarie locali i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali, in quanto, pur stabilendo il passaggio dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali in capo alle aziende di nuova istituzione, prevedevano meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione fra le diverse masse patrimoniali. Sul punto v., anche, sentenze n. 357/1993, n. 222/1994 e n. 416/1995, citate.
Massima n. 29991
Illegittimità costituzionale - per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti – dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti. Detta norma, unitamente all’art. 1, che dichiara la cessazione delle gestioni liquidatorie alla data di entrata in vigore della legge (e all’art. 3, che, nell’indicare i mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, si riferisce a stanziamenti destinati non solo all’estinzione delle passività pregresse ma anche al ripiano di disavanzo degli esercizi 1995-1996), confonde esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi facenti capo alle aziende e, pertanto, non assicurando la separazione fra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende, non è conforme ai principi fondamentali della legislazione statale. - Con sentenza n. 89/2000, citata, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della Regione Basilicata che avevano individuato nelle aziende sanitarie locali i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali, in quanto, pur stabilendo il passaggio dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali in capo alle aziende di nuova istituzione, prevedevano meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione fra le diverse masse patrimoniali. Sul punto v., anche, sentenze n. 357/1993, n. 222/1994 e n. 416/1995, citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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